La sentenza che fa chiarezza su monomandato e plurimandato
Una recente sentenza del Tribunale di Na- poli Nord, pronunciata il 5 giugno 2023, offre l’occasione per un breve focus sulla distinzione tra monomandato e plurimandato nel rapporto di agenzia, con particolare riferimento al caso dell’agente che opera in forma societaria. La vicenda nasce da un decreto ingiuntivo richiesto da un agente costituito in forma di S.a.s., volto a ottenere provvigioni maturate e indennità di clientela e preavviso, negate dalla mandante a seguito della dichiarata risoluzione per giusta causa.
La mandante si opponeva al decreto ingiunti- vo, chiedendo il risarcimento del danno sostenuto a causa della presunta violazione dell’obbligo di esclusiva, violazione che, secondo la stessa, aveva determinato la risoluzione del rapporto.
La contestazione riguardava il fatto che un agente di commercio operante all’interno della S.a.s. – verosimilmente un subagente – svolgesse parallelamente attività per un’altra azienda che commer- cializzava prodotti concorrenti.
Il Giudice ha ritenuto necessario innanzitutto inquadrare correttamente il rapporto, poiché la distinzione tra monomandatario e plurimandatario comporta rilevanti conseguenze sui diritti e obblighi dell’agente, nonché sul regime dei contributi ENASARCO, del FIRR e delle indennità dovute al termine del rapporto.
Una prima peculiarità risiede nel fatto che la figura del monomandatario è una creazione della contrattazione collettiva e non esiste nel codice civile. Gli A.E.C. definiscono monomandatario l’agente che si impegna a non assumere alcun altro incarico, nemmeno per prodotti non concorrenti, né nella zona assegnata né al di fuori di essa: l’agente monomandatario deve quindi promuovere esclusivamente i prodotti della propria mandante. Questo regime, pur limitando l’attività dell’agente, è compensato da tutele più elevate previste dagli A.E.C.: contributi ENASARCO maggiori, accantonamenti F.I.R.R. più elevati e criteri più favorevoli per il calcolo dell’indennità di clientela e dell’indennità meritocratica.
Diverso è il regime del plurimandatario, libero di as- sumere più mandati contemporaneamente, purché non operi nella stessa zona con prodotti concorrenti (salvo eccezioni contrattuali specifiche). Nel caso esaminato, il contratto prevedeva che la S.a.s. agente non potesse as- sumere, né direttamente né indirettamente, mandati con prodotti concorrenti nella propria zona.
Tuttavia, il Tribunale ha stabilito che la mera pre- senza, tra gli agenti/subagenti della società-agente, di un agente che operava anche per un’altra mandante non co- stituisce automaticamente violazione dell’esclusiva, se non viene provato che tale agente abbia effettivamente agito nella stessa zona e per conto della società-agente.
In sintesi, il Tribunale ribadisce un principio fonda- mentale: per accertare una violazione dell’esclusiva, la mandante deve fornire rigorosa prova dell’esistenza di un effettivo sviamento di clientela, cioè un’attività volta a sottrarre clienti nella medesima zona oggetto del patto di esclusiva, eventualmente mediante mezzi scorretti o l’uso di informazioni riservate, e che tale condotta abbia causato un danno concreto alla mandante della società- agente.