Il contratto di procacciatore d’affari, a differenza del contratto di agenzia, si caratterizza per il fatto che il rapporto è connaturato dalla stabilità e non è, invece, caratterizzato dalla continuità che è elemento che contraddistingue il rapporto di agenzia. E, dunque, l’agente è colui che assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto del preponente e dietro retribuzione, la conclusione dei contratti in una zona determinata.
Il procacciatore di affari, invece, svolge un’attività più limitata, senza vincolo di stabilità ed in via del tutto occasionale ed episodica, nell’ambito della quale raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole al committente da cui ha ricevuto l’incarico di procurare tali commissioni.
E, pertanto, mentre la prestazione dell’agente è stabile la prestazione del procacciatore d’affari è occasionale.
Il rapporto contrattuale per essere inquadrato come rapporto di agenzia o come rapporto di procacciatore d’affari necessita di un’evidenza documentale. Infatti come noto non è possibile in sede processuale dare ingresso alla prova testimoniale e dunque si dovrà fare unicamente riferimento alla documentazione di cui le parti dispongono: se dall’esame di tale documentazione si potranno evincere elementi riconducibili al rapporto di agenzia lo stesso sarà disciplinato come tale diversamente sarà riconducibile al contratto di procacciatore.
Per documenti possiamo intendere, ad esempio, il periodico invio da parte della mandante degli estratti conto provvigionali dai quali evincere gli affari promossi. Questo rappresenterebbe un documento assai importante che consentirebbe alla parte di individuare il rapporto contrattuale sottostante nello schema di quello dell’agenzia.
avv. Pierluigi Fadel
Scrivi un commento