La Corte di Cassazione, con Sentenza del 17 luglio 2018 n. 18910, ha stabilito che le ritenute d’acconto subite possono essere scomputate anche qualora il sostituto di imposta non abbia fornito la relativa certificazione, attestante l’erogazione del compenso al netto della ritenuta.
Il contribuente non può essere assoggettato di nuovo all’imposta solamente perché il sostituto di imposta, che ha operato la ritenuta, non voglia consenargli la relativa certificazione.
L’inosservanza dell’obbligo del sostituto d’ imposta di inviare tempestivamente la certificazione attestante le ritenute operate non toglie al contribuente sostituto il diritto di provare la reale entità della base imponibile, evitando la duplicazione di un’imposizione già scontata alla fonte (Cass. 4 agosto 1994, n. 7251, Rv. 487652).
Ancor prima, la Corte ha affermato che ” il contribuente non può essere assoggettato di nuovo all’imposta solo perché chi ha operato la ritenuta non voglia consegnargli l’attestato da esibire al fisco (Cass.3 luglio 1979, n. 3725, Rv. 400153)”.
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