La risoluzione del contratto di agenzia per giusta causa comporta il venir meno del preavviso e la perdita dell’indennità di cessazione del rapporto di cui all’art. 1751 c.c. o dell’indennità di clientela e meritocratica previste dagli Accordi Economici Collettivi.
Lascia invece intatto il diritto alla provvigione. Pertanto, l’agente, anche in caso di recesso del preponente per giusta causa, ha diritto alle provvigioni sugli ordini acquisiti prima ed eseguiti dopo la cessazione del rapporto.
Massimo Azzolini
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